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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Applicabilità dell'Irap ai piccoli professionisti).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.
2. Ai fini del computo del costo complessivo di cui al comma precedente, i mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, rilevano nei limiti individuati dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.