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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.31.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
2.31.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto dei Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai mobili e alle macchine ordinarie da ufficio, è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che tali attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.