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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
2.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per la povertà estrema" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».