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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
2.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2009 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. II contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.