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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
1.9.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire una piena efficacia degli incentivi al rinnovo del parco circolante, per il periodo di riferimento di cui al comma 6 del presente articolo, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0»,«euro 1» o «euro 2» nonché per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0»,«euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, a condizione che tali veicoli siano sostituiti entro sessanta giorni con autovetture nuove di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2009. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione di cui al presente comma.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in misura pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009.