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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.55.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
1.55.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

a) Al comma 230, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione.
b) Il comma 232, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sostituito dal seguente:
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.