stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
1.18.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 238,6 milioni per l'anno 2010, euro 413,9 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 138,6 milioni per l'anno 2010, euro 213,9 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al penultimo periodo sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro, e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, con le seguenti: nell'anno 2010 per 219,1 milioni di euro, nell'anno 2011 per 212,7 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 93,5 milioni di euro.