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Legislatura XVI

Proposta emendativa Dis.1.1. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
Dis.1.1.(testo modificato nel corso della seduta)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, n. 5.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

Articolo 1.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 kW.

Al comma 7, dopo le parole «per le installazioni degli impianti a metano,» inserire le seguenti «sugli autoveicoli di categoria euro 0, «euro 1» e «euro 2»».

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

Articolo 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica con le seguenti: di classe energetica non inferiore ad A+.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

Al comma 2, numero 10), sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.
4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni.

Articolo 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

Al comma 1, la parola: sostitute è sostituita dalla seguente sostituite.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009.».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Articolo 5-bis.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica).

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Articolo 6.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
10-quinquies.1. «I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le seguenti: è eseguito prioritariamente sulla base di criteri.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti,il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.».
3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è apportata la seguente modificazione:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: «b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».
3-quinquies. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.
3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
b) sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.».

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Articolo 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione e di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo, del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni dì cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo».»;
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole presso il fondo di provenienza sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati».
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».
13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta dei 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità e Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 - Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987».
21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al successivo comma 551. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207».

Articolo 7-quater.
(Patto di stabilità interno)
.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data dei 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita»è sostituita dalle seguenti parole: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-quinquies.
(Fondi).

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo e dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di curo per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo del presente articolo, nonché dell'articolo 3, comma 4-ter e dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Articolo 7-sexies.
(Disposizioni in materia di trasporti).

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo relativo al 2008 del medesimo Gruppo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

Articolo 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Articolo 7-octies.
(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane spa)
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1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate.
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria,nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2008, n. 166 sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Sostituire il comma 1 e il comma 3 con i seguenti:
«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote latte).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009.

Articolo 8-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-quater.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Articolo 8-quinquies.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-septies.
(Disposizioni finanziarie).

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-octies.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 200».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-novies.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».

Il Governo
Dis.1.1.
(le parti in grassetto sono state dichiarate inammissibili)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, n. 5.

Articolo 1.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 kW.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» e «euro 2».

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione,»
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente»,.

Articolo 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica con le seguenti: di classe energetica non inferiore ad A+.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

Al comma 2, numero 10), sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede, per la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per aree sottoutilizzate, per gli importi di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 220 milioni di euro per l'anno 2010»;

b) al secondo periodo, le parole «per il potenziamento di tali attività,» sono abrogate.

4-quater. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.

4-quinquies. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-sexies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni.

Articolo 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

Al comma 1 la parola: sostitute è sostituita dalla seguente: sostituite.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B45OC, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009.».

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Articolo 5-bis.

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5-ter.

1. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 11, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni», sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 30 anni». In fine, dopo le parole: «e professori universitari», sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 2412 del 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1o gennaio 2013».

3-quater. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Articolo 6.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma I inserire i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma I si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge deI 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente comma: «I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca Europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri».

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia dl cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:
1) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: «b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».

3-quinquies. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate;
b) sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni;
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Articolo 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione e di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo, del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19, dopo il comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente: «2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.»;

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole presso il fondo di provenienza sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS ai fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400,000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le risorse del fondo perle aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità e Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009.
18-bis. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
18-ter. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 - Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987».
18-quater. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al successivo comma 551. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
18-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
18-sexies. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 3-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Articolo 7-quater.
(Patto di stabilità interno).

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti parole: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-quinquies.
(Fondi).

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa, Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo e dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo del presente articolo, nonché dell'articolo 3, comma 4-ter e dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7-sexies.
(Disposizioni in materia di trasporti).

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo relativo al 2008 del medesimo Gruppo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
6. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è soppresso.

Articolo 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese).

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Articolo 7-octies.
(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.).

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui ai comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2008, n. 166 sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Sostituire il comma 1 e il comma 3 con i seguenti:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270, 1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al Fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.;
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote latte).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009.

Articolo 8-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-quater.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 1611 del 22 gennaio 2009.

Articolo 8-quinquies.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
11. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: «con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte».
12. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 11 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-septies.
(Disposizioni finanziarie).

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di acceso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-octies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457).

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Articolo 8-nonies.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-decies.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro per l'anno 2009 con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 19,9 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-undecies.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.».

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