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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0400. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7.0400.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. In deroga all'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, i residui delle spese in conto capitale per iniziative di incentivazione in favore delle imprese si intendono perenti se non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui aggiungere le seguenti:, anche perenti,