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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.032. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7.032.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti). - 1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole: «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.