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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-ter.4. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-ter.4.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.A., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.