Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.