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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-quinquies.16. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-quinquies.16.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'anno 2012 la quota di incremento prevista dal comma 3, secondo periodo, dovrà essere utilizzata, per una quota non inferiore all'85 per cento, a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».