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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-quater.7. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-quater.7.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: se non già.

Conseguentemente:
al comma 2:
sopprimere la lettera
b);
lettera
c), aggiungere in fine, le parole: Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti di 1,5 miliardi di euro da reperire mediante la procedura di cui al comma 3-bis. A tal fine gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il 15 giugno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli enti locali l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per le misure di cui al comma 1 del presente articolo le risorse, per un ammontare massimo pari a 1,5 miliardi di euro, necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; alle missioni relative alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione; delle risorse destinate alla missione sviluppo e riequilibrio territoriale e alla missione competitività e sviluppo delle imprese del Ministero dello sviluppo economico; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
3-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
3-quater. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti;
sopprimere il comma 7;
al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da:
e che rendono disponibili fino a: ai sensi del comma 3;
al comma 9, sopprimere le lettere
a) e b);
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conteggiate».