Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli atti emessi in favore dei comuni, delle province e delle regioni.