Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di favorire una riduzione dei costi di produzione nonché di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario, nella misura minima di 2 euro per chilometro, a favore delle spedizioni aggiuntive realizzate dalle imprese ferroviarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo massimo di 18 mesi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1-bis, nonché le procedure di calcolo per l'individuazione della quota aggiuntiva di trasporto ammessa al medesimo contributo.
1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole:, nonché misure per favorire il trasporto ferroviario delle merci.