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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0405. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
5.0405.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria). - 1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.