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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0400. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
5.0400.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 25 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.