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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.018. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
4.018.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export) - 1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.