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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.401. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
3.401.

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
4-bis. Per gli anni 2009 e 2010, le operazioni, nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie. Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Le predette operazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.