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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-ter.9. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-ter.9.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nelle aree svantaggiate che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexies. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-sexies, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8-novies. Le regioni possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma 8-decies, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.