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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-ter.7. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-ter.7.

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis.