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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-ter.415. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-ter.415.

Al comma 9, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
1-ter. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20 per cento del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra.