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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-ter.408. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-ter.408.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'INPS e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dal 1o gennaio 2009 il computo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

ident. 7-ter.404.