stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-quinquies.400. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-quinquies.400.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Dall'anno 2009, 265 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-ter. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
4-ter. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.