Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis: I soggetti destinatari del Fondo debbono, trascorsi cinque anni dalla prima erogazione dell'anticipazione, rimborsare comunque quanto dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».