Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 25 per cento».