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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-quater.402. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
7-quater.402.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
17-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Le province attivate nel 2009 sono soggette alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2010. a partire dall'esercizio 2009 le province madri sono autorizzate ad escludere dalla rilevazione dei propri dati di spesa gli importi connessi all'attivazione della provincia figlia, coperti da entrate non utili ai fini della determinazione del saldo finale ovvero non coperti da rimborsi della provincia figlia. L'esclusione opera previa verifica del Ministero dell'interno.
17-ter. Le province madri, di cui al comma 17-bis, che, dall'esercizio 2009 e fino al 2012, devono ancora restituire al Ministero dell'interno una quota del proprio debito derivante dagli anni 1999-2002, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assumono l'onere residuale a carico del proprio bilancio, senza rivalsa parziale nei confronti della provincia figlia e, previa richiesta al Ministero dell'interno, possono restituire l'importo residuale, al 1o gennaio 2009, in nove rate costanti fino all'esercizio 2017, a modifica della rateizzazione in 10 anni decorrente dall'anno 2003, già prevista dal decreto ministeriale 17 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004».