Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Sono comunque esclusi dal saldo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per spese relative ad interventi di bonifica e riqualificazione ambientale inseriti nei programmi regionali e finanziati esclusivamente con risorse derivanti da trasferimenti da parte di soggetti privati o dell'Unione europea.