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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.0400. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
6.0400.
(inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di consentire operazioni di anticipazioni su crediti, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, su istanza del creditore di somme superiori a euro 10.000, dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo ed esigibile, dandone comunicazione all'istituto bancario indicato nell'istanza. Il creditore deve indicare nell'istanza il conto corrente su cui liquidare il credito».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) alla concessione, applicando un tasso di interesse non superiore al 70 per cento del loro prime rate, di anticipazione alle imprese sui crediti da esse vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, a condizione che le imprese presentino la seguente documentazione:
1) certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del presente decreto legge;
2) certificazione da parte di Equitalia, da presentare ogni sei mesi, che non sussistano condizioni ostative a pagamenti a loro favore da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.