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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0406. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
5.0406.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria). - 1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro si provvede per l'anno 2009, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7. Eventuali eccedenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.