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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0404. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
5.0404.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile). - Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.
2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annuali si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7. Eventuali eccedenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.