stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.026. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
5.026.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Deducibilità interessi passivi per i distretti del tessile). 1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, limitatamente agli esercizi 2009 e 2010, le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano alle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto.
2. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.