Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2009 in favore delle aziende operanti in territori colpiti da eventi calamitosi nel corso della stagione invernale è autorizzata la sospensione del pagamento dei tributi fino al 31 dicembre 2009.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.