Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.