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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.401. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
3-bis.401.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. A tali fornitori possono essere altresì sospese le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nei periodi d'imposta da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a quelli in corso per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.
1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, stimato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1-quater.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.