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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.413. in Assemblea riferita al C. 2187-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/04/2009  [ apri ]
1.413.
inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo:
a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni previste ai commi precedenti nonché ad altre incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici.