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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.050.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
9.050.
approvato

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis
(Addetti ai servizi dì controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, dì oggetti atti ad offendere e dì qualunque strumento di coazione fisica.
2. Il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma è iscritto in apposito elenco, tenuto dal Prefetto competente per territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sorto stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
4. Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme del presente articolo e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3. Il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
5. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra, gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 1 in difformità a quanto previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione, soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 1 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 5».

I Relatori