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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
8.1.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 639 dei codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

2. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.