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Legislatura XVI

Proposta emendativa 60.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
60.3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e i fatti contestati siano diretti a commettere o a favorire atti o comportamenti di natura razzista o xenofoba o le condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale o a favorire associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività con strumenti informatici sulla rete internet, salvo che la legge non preveda strumenti più incisivi di intervento, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai soggetti responsabili della memorizzazione delle informazioni (hosting), e in subordine a quelli responsabili della memorizzazione temporanea (caching), di impedire o cessare la trasmissione o, qualora tali rimedi non siano praticabili, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di applicare appositi strumenti tecnici atti ad impedire o contrastare tali attività.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
4. Per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno si avvale di un tavolo tecnico istituito con proprio decreto cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal decreto, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché esperti di Università ed Enti di ricerca, rappresentanti del Registro italiano del ccTLD.it e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete internet. Il tavolo tecnico assicura tra l'altro per le attività di competenza, il raccordo con le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione istituita dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 n. 460.
5. I fornitori dei servizi che per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
6. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituita dal seguente:

«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».