stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 54.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
54.01.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis.

1. L'articolo 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: « 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono triplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel quadriennio. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».
2. L'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma i sono quadruplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.»