Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:
Art. 46-bis.
I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto. I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme.