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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
43.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifica al decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.»;

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».