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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
41.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 609-
bis del codice penale in materia di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale, rinumerato come articolo 578-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 578-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale».