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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente: «Art. 18-bis. 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.

ident. 4.01.