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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
39.3.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il comma 2-ter e sostituito dal seguente:
«2-ter. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2-bis risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tal caso si procede ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies».