Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modificazioni al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).
1. All'articolo 10, comma l, lettera c) punto 2), dopo la parola «disgiuntamente» sono aggiunte le parole «e indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione».