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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
35.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolazione degli uffici a livello centrale e periferico è stabilita con regolamenti governativi, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di seguito denominata «Agenzia», la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
3. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma t non è formulata dall'Agenzia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. 4. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».