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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
32.4. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato, la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e di provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

Conseguentemente:
al comma 3 dopo le parole:
L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserire le seguenti: articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale;
al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;».

32.4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1) All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e del proposto, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.
4-quater. Nel caso di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quinquies. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-sexies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-septies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: «L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserire le seguenti: «articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale»;

al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;»;