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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
23.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

1. All'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunta la seguente lettera e):
e) sospendere con provvedimento motivato, per un termine non superiore a 30 giorni, l'atto di affidamento ritenuto irregolare o illegittimo, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela da parte delle stazioni appaltanti o committenti. Decorso tale termine, il provvedimento di affidamento riacquista efficacia, fatti salvi i rimedi consentiti in sede giurisdizionale.

2. Nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e senza oneri a carico dello Stato, è istituita, con provvedimento presidenziale, la sezione «Calamità ed eventi speciali» che ha lo specifico compito di esercitare tutti i poteri dell'Autorità con riferimento alle opere e ai lavori che possono essere affidati in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.